Alla scoperta della Giustizia Sportiva: le sanzioni.
di Nicola Manzini
L’aspetto sanzionatorio è particolarmente articolato in special modo per le società dove possiamo trovare una variegata serie di punizioni.
Sanzioni a carico delle società (art. 8) che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
Anche le sanzioni a carico dei singoli, dirigenti, soci e tesserati delle società sono moltissime ed articolate secondo la natura e la gravità dei comportamenti.
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro.
Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, l’espulsione della FIGC.
Qual è invece il regime delle squalifiche?
I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara.
Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
d) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
E precisa lo stesso articolo che al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
Quando si ha invece la sanzione della perdita della gara (Art. 10)
Quando la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione.
Vien data persa la partita con il punteggio di 0‐3 e (di 0‐6 per le gare di calcio a cinque) o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 4, comma 1.
E’ importante ricordare che la sanzione della perdita della gara è inflitta alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
b) utilizza quali assistenti – di parte – dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo.
All’ art. 11 si illustrano invece le sanzioni inerenti alla disputa delle gare e precisamente comporta l’applicazione della sanzione dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e della sanzione della squalifica a carico del calciatore che partecipi a più gare nell’arco delle 24 ore o il giocatore squalificato o inibito venga inserito in distinta e/o utilizzato come guardalinee.
avvocato, classe 1966 appassionato di avvocatura, motori e calcio.
Pochezza calcistica sia nel G.S Porta Nuova che nelle sfide padri-figli.
Scrive per lavoro e per diletto, evolvendo con disinvoltura dialettica dai banchi di un tribunale alla tribuna stampa di un campo da calcio.
E’ Autore di varie pubblicazioni e testi giuridici.
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