L’applicazione delle sanzioni (da art. 12 a 18)
di Nicola Manzini
Abbiamo visto nella parte precedente quali sono le sanzioni ora andiamo a capire chi le applica e quali sono le circostanze che possono aggravare o attenuare i comportamenti di calciatori e tesserati.
Abbiamo visto che sono gli organi di giustizia sportiva che stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
Analizziamo cosa sono aggravanti e attenuanti e partiamo con l’identificare la recidiva che in termini giuridici è la ripetizione, la ricaduta in un dato comportamento e che può determinare un aumento della sanzione.
Vediamo nello specifico quali sono quelle circostante che come nel diritto penale determinano ai sensi dell’art. 13 un’attenuazione della sanzione: le cosiddette circostanze attenuanti.
Accade quindi che la sanzione disciplinare possa essere attenuata se, dai fatti accertati, emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
a) l’avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l’evento, unitamente all’azione o omissione del responsabile;
c) aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione, prima del giudizio;
d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
e) aver ammesso la responsabilità o l’aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari.
Queste le circostanze che gli di organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, e valutarle con una adeguata motivazione, al fine di giustificare una diminuzione della sanzione.
Diverse, ai sensi dell’art.14 le circostanze aggravanti che aggravano la sanzione per il fatto di poter essere attribuite al tesserato.
Vediamole nello specifico:
a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
b) aver cagionato un danno patrimoniale;
c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all’organizzazione federale;
d) aver agito per motivi futili o abietti;
e) avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio;
f) avere determinato o concorso a determinare, con l’infrazione, una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
g) aver approfittato di particolari situazioni extra‐sportive;
h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa;
i) aver commesso l’infrazione per eseguirne od occultarne un’altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
l) aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
m) aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire;
n) aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica;
o) aver commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari
Pertanto, la conseguenza è che se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita (sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave).
Se concorrono invece una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata (sino al doppio del massimo previsto per l’infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave).
Se invece concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti, gli organi di giustizia sportiva operano tra le stesse un giudizio di prevalenza o di equivalenza.
Se ritengono prevalenti le circostanze aggravanti, tengono conto esclusivamente di tali circostanze ovvero, se ritengono prevalenti le circostanze attenuanti, tengono conto esclusivamente di queste ultime determinando quindi una condizione di favore o di sfavore per chi ha commesso il fatto.
Arriviamo in conclusione alla recidiva (art. 18), alla ricaduta della società, di un dirigente o di un calciatore nel compimento di un fatto che è già stato sanzionato e che riceve, altra sanzione per un fatto della stessa natura, nella medesima stagione sportiva.
Il tal caso la giustizia sportiva può applicare un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la ripetizione delle infrazioni.
avvocato, classe 1966 appassionato di avvocatura, motori e calcio.
Pochezza calcistica sia nel G.S Porta Nuova che nelle sfide padri-figli.
Scrive per lavoro e per diletto, evolvendo con disinvoltura dialettica dai banchi di un tribunale alla tribuna stampa di un campo da calcio.
E’ Autore di varie pubblicazioni e testi giuridici.
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